Spam su NA
Massimiliano Atelli
m.atelli a GARANTEPRIVACY.IT
Gio 30 Nov 2000 18:04:35 CET
----- Original Message -----
From: "Quixe snc" <quixe a quixe.com>
To: "Lista NA" <ita-pe a NIC.IT>
Sent: Sunday, November 26, 2000 9:03 PM
Subject: Spam su NA
> Amici,
>
> devo dirvi una cosa: prima di iscrivermi ad ITA-PE ricevevo rare e-mail di
> spam (a parte buongiorno.it sebbene cancellato da anni , la Bonino e un
> calzaturificio italiano che una per volta mi fa vedere tutte le scarpe che
> produce con foto da 100k, oltretutto brutte e care...).
>
> Ma da quando sono qui la mail quixe a quixe.com è letteralmente subissata da
> spam di ogni genere perlopiu' dagli USA tra metodi per spiare chissachì e
> promesse di diventare ricco in un attimo (io che non ci sono risucito
> nemmeno con internet!).
>
> "Medice cura te ipso" dicevano i latini se la memoria non mi è scesa di
> qualche mega di ram, visto che siamo l'espressione ufficiale del tld "it"
> non si può fare nulla per diffidare questi c.d. signori dal non usare
questa
> lista per i loro scopi indesiderati?
>
> Grazie
>
> Lapo Sergi
> www.quixe.it
Avete provato ad usare come antidoto o come strumento di
reazione/dissuasione - ricorrendone i presupposti - gli artt. 10 e 12 del
d.lgs. n. 185/1999, di seguito riprodotti ?
<<D. lgs. 22 maggio 1999 n. 185.
Attuazione della direttiva, 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori
in materia di contratti a distanza.
Art. 10.
Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
l. L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica
di sistemi automatizzati di chia-mata senza l'intervento di un operatore o
di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1,
qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate
dal fornitore se il consumatore non si dichiara esplicita-mente contrario.
Art. 12.
Sanzioni
1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto
costituisca reato, il fornitore che contrav-viene alle norme di cui agli
articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che
ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore secondo
le modalità di cui all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme da
questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo
della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Fermo restando quanto pre-visto in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della
predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni
provvedono, di ufficio o su, denunzia, gli organi di polizia amministrativa.
Il rap-porto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
è presentato all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e
dell'artigianato della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale
dell'operatore commerciale>>.
Max
Maggiori informazioni sulla lista
ita-pe