Proposta formale di modifica dell'art. 16.6.1
Enzo Fogliani
fog a FOG.IT
Mer 18 Apr 2001 19:44:21 CEST
"e-solv (clerk)" ha scritto:
> Anzitutto, il saggio ha
> affermato che "Per quanto riguarda quanto previsto dall’art. 16.6.1
> delle regole di naming, risulta agli atti che la ADV ha utilizzato il
> dominio corsera.it per il proprio periodico online prima che le
> pervenisse notizia della contestazione."
>
> Sul punto, le regole di naming sono chiare e testuali. Recita l'art.
> 16.6.1: "In relazione al precedente punto b) del presente articolo, il
> resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio
> contestato qualora provi
> che: 1) prima di avere avuto notizia della contestazione ha usato o si è
> preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso
> corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi"
In effetti, la dizione dell'attuale art. 16.6.1 non è particolarmente
felice. Rispetto all'omologa disposizione delle UDPR Icann, mancano due
paroline magiche, ossia "in buona fede".
Il testo Icann infatti cosi' recita:
"before any notice to you of the dispute, your use of, or demonstrable
preparations to use, the domain name or a name corresponding to the
domain name in connection with a bona fide offering of goods or
services;"
Propongo quindi al CE di modificare l'art. 16.6.1 come segue:
"1) prima di avere avuto notizia della contestazione, IN BUONA FEDE ha
usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un
nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi"
Questo dovrebbe migliorare la situazione.
Saluti a tutti,
Enzo Fogliani.
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