Proposta formale di modifica degli artt. 14.3, 14.4 e 14.5
Enzo Fogliani
fog a FOG.IT
Sab 15 Dic 2001 19:59:01 CET
Griffini Giorgio ha scritto:
>
> E' esattamente quello che riportava A.Ruggiero pero' visto dall'altro lato.
> Se scadono i sei mesi senza missiva che rinnova la volonta' di mantenere
> pendente la contestazione la RA considera quest'ultima come risolta e non
> ammette ulteriori contestazioni tra le due stesse parti.
Nulla impedisce pero' che la questione sia portata innanzi all'autorità
giudiziaria ordinaria. D'altra parte, al non riproponibilita' di una
contestazione fra le stesse parti per lo stesso dominio serve proprio ad
impedire che un dominio venga ri-contestato e quindi tenuto bloccato
anche in presenza di un provvedimento (MAP o ordinanza o sentenza) che
respinga le pretese di chi lo contesta.
> Il problema e' quando
> uno continua a mantenere pendente la contestazione ed impedisce
> all'assegnatario di disporre pienamente del nome a dominio assegnato e di
> poter fare le cose che potrebbe fare normalmente,ovvero e ad esempio
> essendo in contestazione non puo' essere trasferito etc.etc.
Togli pure l'"ad esempio" e gli "etc. etc.". Il trasferimento e' l'unica
cosa che non puoi fare con un dominio contestato. Per il resto lo usi
esattamente come un altro.
> La proposta di A.Ruggiero e' da valutare in maniera puntuale, pero' e'
> singolare che se ne discuta ad un tavolo e se ne possa/debba/voglia
> decidere su un altro... (non tanto singolare vista la situazione corrente ma
> tant'e'...)
Scusa, in che senso?
Ciao,
Enzo Fogliani
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