brevi osservazioni sul comunicato del CE n. 33

Stival Miriam miristi a TIN.IT
Lun 7 Maggio 2001 21:12:53 CEST


Buonasera,
mi associo con quanto osservato da Roversi Riccardo.
Prendo atto peraltro che con la modifica introdotta dopo il primo comma
dell'art. 16.2 delle regole di naming ("L'esito della procedura può essere
solo la riassegnazione di un nome a dominio") è stato definitivamente deciso
che con le MAP non è possibile chiedere solamente la cancellazione del nome
a dominio, nonostante  venga dimostrata la mala fede dell'attuale
assegnatario.
Non sono d'accordo con tale decisione del CE per il seguente motivo: se un
terzo dimostra che sussistono i presupposti di cui all'art. 16.6, ma, per
motivi a noi sconosciuti e da noi insindacabili, non vuole la riassegnazione
di tale nome a dominio, perchè deve essere penalizzato, nel senso che non
potrà seguire tale procedura che mi sembra più snella e meno onerosa, ma
dovrà ricorrere obbligatoriamente o  all'arbitrato o alla autorità
giudiziaria per far valere i suoi diritti, con tutte le conseguenze (spese e
tempo)? Non sarebbe più logico che sia eventualmente l'attuale assegnatario,
che si vede togliere il nome a dominio in seguito alla procedura ex art. 16,
ad avviare la procedura arbitrale o quant'altro perchè si sente leso in un
suo diritto? In tal modo, secondo me, si scoraggerebbero gli assegnatari
veramente in mala fede o comunque si agevolerebbero i terzi lesi che non
possono permettersi in prima istanza di affrontare le spese di un arbitrato
o di una causa civile.
Cordialmente.
 Miriam Stival



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