Re: Confermata legittimità di NA, MAP e arbitrato NA
Andrea Sandri
asandri a INTERFREE.IT
Gio 15 Nov 2001 11:00:36 CET
Devo proprio fare i complimenti ai legali che hanno saputo resistere sia
nella procedura avanti al NA che a quella avanti al Tribunale di Monza.
Luca
----- Original Message -----
From: "Riccardo Roversi" <rroversi a sla.it>
To: <fog a FOG.IT>; "IP-NSP-ITA" <IP-NSP-ITA a NIC.IT>; "NA - Gruppo ITA-PE"
<ITA-PE a NIC.IT>; "NA - Presidenza" <presid a NA.nic.it>; "NA - Comitato
esecutivo" <exec a NA.nic.it>
Sent: Thursday, November 15, 2001 10:38 AM
Subject: Re: Confermata legittimità di NA, MAP e arbitrato NA
Bello questo provvedimento
Secondo me l'avvocato che ha sollevato l'eccezione è molto bravo
Riccardo
----- Original Message -----
From: "Enzo Fogliani" <fog a fog.it>
To: "IP-NSP-ITA" <IP-NSP-ITA a NIC.IT>; "NA - Gruppo ITA-PE" <ITA-PE a NIC.IT>;
"NA - Presidenza" <presid a NA.nic.it>; "NA - Comitato esecutivo"
<exec a NA.nic.it>
Sent: Thursday, November 15, 2001 10:20 AM
Subject: Confermata legittimità di NA, MAP e arbitrato NA
Salve a tutti.
Ritengo cosa utile segnalare una ordinanza della magistratura
ordinaria
che ha sancito la legittimità dell'arbitrato previsto dalle regole di
naming e della MAP (e quindi della NA che ha posto tali regole)
respingendo un ricorso ex art. 700 in quanto era già in corso un
arbitrato.
Il tribunale di Monza (ord. 26.5.2001) ha infatti cosi' ritenuto:
-----------------
Sulla natura arbitrale del procedimento di cui aIl'art.15 delle Regole
di Naming. - appare fondata invece l'eccezione di parte resistente
relativa alla pendenza di giudizio arbitrale irrituale relativo alla
stessa controversia qui azionata in sede cautelare; la resistente
infatti ha dimostrato l'avvio del procedimento arbitrale previsto
dall'art. 15 delle regole di Naming (prodotte in parte dalla
ricorrente, ma agevolmente reperibili all'interno del sito www.nic.it,
sì da considerarsi rientranti addirittura nella sfera del "notorio"), da
parte della stessa ricorrente, ove le argomentazioni esposte sono
sovrapponibili in buona sostanza a quelle redatte a corredo del ricorso;
il procedimento in questione appare qualificabile effettivamente
come arbitrato irrituale, in sintonia con la definizione in tal
senso contenuta nelle stesse regole del Naming, atteso che,
nonostante l'utilizzo diffuso di espressioni linguistiche
tipiche dell'attività giurisdizionale, dirimente risulta la
previsione di poteri'" cautelari" in capo al collegio arbitrale in
pendenza della procedura (art. 15.5); infatti, com'è noto, tale
potestà è preclusa nell'arbitrato rituale dall'art. 818 c.p.c.,
sicché l'interpretazione della clausola, nel senso che la stessa
possa avere un'efficacia giuridica (arg. ex art. 1367 c.c.), deve
condurre alla qualificazione in termini di irritualità; in sostanza
la clausola
compromissoria in questione risolve il problema, caratteristico
dell'arbitrato irrituale, della compatibilità del modulo di soluzione
pattizio della controversia eletto dalle parti con l'eventuale
insorgere di esigenze di urgenza, abilitando il collegio
decidente a porre in essere decisioni interinali e provvisorie, sempre
basate sul consenso preventivo delle parti, ed aventi natura ed
efficacia contrattuali; la inesecutività con i mezzi giurisdizionali
dei provvedimenti in questione nel frangente è supplita dalla
competenza ad attuarli in capo ad un soggetto terzo inter partes (la
RA), che garantisce l'ottemperanza spontanea; questo Giudice reputa
altresì che identica sia la causa petendi dei due "giudizi" (in caso
contrario, se cioè il Collegio arbitrale dovesse decidere sulla base di
disposizioni esclusivamente contrattuali, nessun ostacolo potrebbe
sorgere sul piano della disponibilità della tutela cautelare ordinaria
a tutela dei diritti assicurati dall'ordinamento giuridico generale:
cfr. i rapporti fra il Giurì del CAP e la tutela ordinaria davanti al
Giudice, sulla base della disciplina sulla proprietà industriale e sulla
concorrenza sleale); infatti il Collegio arbitrale decide "secondo
equità", sulla base delle regole di naming e delle norme
dell'ordinamento italiano (art. 15.6); analoga conferma nasce
dall'esame della procedura "amministrativa" di cui all'art. 16, ove la
sovrapponibilità dei termini giuridici è ancora più evidente, e si
menzionano appunto alla tutela del marchio contro l'uso confusorio del
dns (art. 16.6, norma che la stessa ricorrente, nell'atto di nomina
del proprio arbitro, reputa applicabile altresì al procedimento ex
art. 15); al riguardo non è decisivo che la ricorrente agisca qui per
chiedere la inibitoria all'uso del segno, laddove nel procedimento
arbitrale il petitum è ovviamente soltanto la riassegnazione del nome
di dominio fatto costitutivo di entrambe le pretese è infatti,
chiaramente ed inequivocamente, la tutela del marchio Cybersearch
contro la contrattazione a mezzo di gestione di sito web, sicché
alcuna causa di merito potrebbe essere instaurata davanti
all'Autorità Giudiziaria all'esito della concessione della cautela
invocata; addirittura, l'oggetto dei procedimento arbitrale appare
più ampio, siccome esteso, in ipotesi, altresì alle situazioni ove il
domain name è stato registrato, eppure non viene di fatto utilizzato,
restando il sito inattivo; in queste ipotesi problematica sarebbe la
tutela del segno distintivo, laddove la procedura di cui all'art. 15
assicura all'instante una tutela "anticipata" rispetto all'uso
effettivo confusorio ogni perplessità sul fatto che,
evidentemente, la tutela cautelare giurisdizionale offerta dal settore
normativo specifico dei marchi registrati (artt. 61 ss. l. mar.) offre
strumenti più efficaci e di più ampia portata, non può essere nemmeno
prospettata, atteso che l'inconveniente discende dalla scelta di
parte ricorrente di sottomettersi alla procedura arbitrale, così
"rinunziando" pro tempore alla tutela giurisdizionale;
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Il testo completo della decisione si trova su:
http://www.fog.it/giurisprud-inf/or-01-0526-t.htm
Enzo Fogliani.
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Avv. Enzo Fogliani, via Prisciano 42, 00136 Roma
Tel.: +39-06-35346935; Fax: +39-06-35453501
http://www.fog.it/enzo - E-Mail: fog a fog.it
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