Ne consegue che il gestore del servizio.
Avv. Stefano Cerutti
scerutti a TIN.IT
Ven 14 Set 2001 13:17:55 CEST
E dalla
legge 3 febbraio 1989 n. 39.
3.) A mio avviso, con la richiesta di consulenza
online, si finalizzerebbe, tra utente e fornitore del
servizio, un contratto d’opera avente per oggetto una
prestazione intellettuale (regolata dagli articoli
2229 - 2238 del codice civile) con la conseguenza che
il gestore del servizio sarebbe, salvo accordi diversi
tra le parti, direttamente e integralmente
responsabile verso l’utente anche quando qualora
quest’ultimo dovesse supporre che il gestore si avvale
di professionisti esterni per eseguire l’incarico.
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