Limitazione alle speculazioni e furti domini .it

dott. Enrico Tinazzi enrico.tinazzi a STUDIOTINAZZI.IT
Gio 24 Ott 2002 13:57:59 CEST


Rispondo con piacere all'Avv. Gianluca Navarrini,


per quanto riguarda il termine "furto" io faccio riferimento alla subdola
tecnica utilizzata per ottenere la riassegnazione di un dominio registrato
da terzi; ossia l'invio della richiesta di riassegnazione fatta a proprio
favore, apponendo firma falsa o duplicata (ossia fingendosi l'assegnatario).

In merito alla seconda osservazione, ritengo importante chiarire che un
domino non può in nessun caso essere alienabile, dato che l'assegnatario non
ne ha la proprietà, ma solo il diritto all'uso per un ben definito arco
temporale. I domini .it (in questo caso) possono ad oggi essere solo
riassegnati a terzi con apposita manifestazione di volontà da parte
dell'assegnatario.

La mia proposta mira ad annullare questa facoltà (simile nel principio a
quella di negare il sub-affitto degli immobili in locazione).


Cordialmente,

Enrico Tinazzi




> Noi tutti sappiamo che ci sono stati e probabilmente continueranno ad
> esserci forme di speculazione nella registrazione di domini .it, nonchè
> alcuni casi di veri e propri furti.

penso di capire cio' a cui si allude con il termine furto.
mi pare pero' da escludere che sia un vero e proprio furto, visto che il
nome a dominio non e' una *cosa mobile* (il furto consiste infatti nella
sottrazione di *cosa mobile altrui*, al fine di trarre profitto per se' o
per altri: art. 624 cp).
anche volendo qualificare il dominio come cosa mobile (con l'applicazione
stravagante - e pure un po' allucinante ;-) - del combinato disposto degli
artt. 624 cp e 813 cc), se e' possibile richiederne l'assegnazione significa
che quel nome e' "libero", cioe' non e' di altri (manca, percio',
l'altruita' del bene mobile).

> Penso che una soluzione possa essere quella di vietare la possibilità al
> registrante di cedere a terzi il dominio; in questo modo si preclude la
> possibilità di fare incetta di domini nella speranza poi di "rivenderli".

proposta lodevole, che, pero', mi sembra incontri due difficolta':
a) la regola che imponesse il divieto di alienazione a terzi sarebbe
vessatoria ex art. 1341 cc, per professionisti ed imprenditori, ed ex art.
1469-bis, n. 18, cc, per i consumatori. cosicche' ai professionisti si
dovrebbe richiedere la doppia sottoscrizione per poter opporre l'efficacia
della regola, mentre per i consumatori (nonostante qualsiasi firma e
controfirma) la clausola risulterebbe sempre come non apposta;
b) l'art. 1379 cc dispone che il patto di non alienazione produce effetti
solo tra le parti "e non e' valido se non e' contenuto entro convenienti
limiti di tempo e se non risponde ad un apprezzabile interesse di una delle
parti".

saluti
gianluca navarrini

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