[Ita-pe] Punto Informatico: Il Decreto Sviluppo si abbatte sui domini
Enzo Fogliani
fog a fog.it
Mar 21 Lug 2009 16:39:34 CEST
Alessandro Ranellucci ha scritto:
> Torniamo indietro di dieci anni?
> --
> Il Decreto Sviluppo si abbatte sui domini
> http://punto-informatico.it/2674442/PI/Commenti/decreto-sviluppo-si-abbatte-sui-domini.aspx
>
> di F.Sarzana di S.Ippolito - Reclusione per chi registra o usa un nome
> di dominio identico ad un marchio già esistente, abolizione di fatto
> delle procedure di riassegnazione.
Con tutto il rispetto per la teoria del collega, mi sembra che la sua
interpretazione della norma sia un po' azzardata. Essa si basa tutta sul
presupposto che l'art. 22 del codice della proprietà industriale abbia
equiparato in tutto e per tutto il nome a dominio agli altri segni
distintivi. Ma così non è.
L'art. 22 del codice della proprietà industriale non equipara affatto a
tutti gli effetti nome a dominio e marchio; esso stabilisce un divieto
in relazione al marchio (punto 1) e lo estende poi al nome a dominio
(punto 2):
"1) È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale,
insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui
marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di
impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali
il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per
il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i
due segni.
2) Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale di
un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi
anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno
senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio
agli stessi.".
Tenendo presente che la norma penale deve essere interpretata
restrittivamente e non può essere estesa per analogia, il nome a dominio
rimane al di fuori della nuova norma penale, in quanto di esso non si fa
menzione nel testo che individua la fattispecie reato.
Non penso quindi ci saranno le conseguenze paventate su nomi a dominio,
le procedure di riassegnazione ed il Registro (che l'autore
dell'articolo chiama ancora Registration Authority ad anni dal mutamento
di denominazione...)
Saluti a tutti,
Enzo Fogliani.
--
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